Chi può registrare un marchio
La domanda di registro di un marchio può essere presentata da qualsiasi soggetto. Dalle persone, alle aziende. Dai comuni allo Stato.
Tale possibilità rappresenta una novità rispetto al passato quando l’operazione era esclusiva di persone giuridiche e titolari di P.IVA.
In questo approfondimento vedremo in dettaglio: i principali riferimenti normativi, chi può presentare la domanda e se è possibile cointestare la titolarità di un marchio.
Per quanto concerne la fase di presentazione, in questo sito sono contenute tutte le informazioni utili per registrare un marchio.
Registrare un marchio: normativa
I principali riferimenti normativi sono contenuti nel CPI (Codice della Proprietà Industriale).
In dettaglio, l’articolo 19 specifica che possono registrare un marchio tutti coloro che lo utilizzano o hanno intenzione di utilizzarlo in futuro.
Si evidenzia che registrare un marchio è un’operazione permessa anche se l’intenzione è cedere il diritto all’utilizzo ad altri (persone o aziende).
Tra gli aspetti normativi di nota, segnaliamo l’articolo 24.
L’articolo specifica che nel caso il marchio registrato non venga utilizzato per cinque anni, i diritti di esclusiva decadono.
Il marchio, inoltre, deve essere utilizzato per quei prodotti e servizi inclusi nella Classificazione di Nizza. Pertanto, utilizzare il marchio solo per prodotti e servizi non inclusi nella convenzione espone comunque al rischio di decadenza.
Presentare la domanda di registrazione del marchio
Passiamo ora al tema principale dell’approfondimento. Chi può registrare un marchio?
Come anticipato, chiunque può tutelarsi registrando un marchio frutto della propria inventiva.
È sempre l’articolo 19 del CPI a specificare che l’unica cosa da evitare è presentare una domanda di registrazione in mala fede.
Il consiglio è avvalersi del supporto di un esperto in materia: avvocati e consulenti specializzati in diritto industriale. Servirsi delle prestazioni di un professionista, sebbene non sia obbligatorio, evita l’insorgere di molteplici complicazioni che possono verificarsi durante e successivamente alla registrazione del marchio.
Il professionista, autorizzato mediante la lettera d’incarico, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, procede per conto del titolare alla registrazione del marchio.
Il brevetto cointestato
Qualora il marchio sia opera dell’ingegno e della creatività di duo o più soggetti, la legge permette di cointestarne la titolarità.
In tal senso non vi sono limiti. Il marchio può appartenere a due o più persone fisiche, come a due o più persone giuridiche.
È altresì possibile cointestare il marchio in diverse percentuali, riservando ad esempio una percentuale più elevata al soggetto che si riconosce come il principale artefice del marchio.
La prassi, inoltre, prevede che le parti si accordino preventivamente sulle modalità di sfruttamento del marchio.
Regolare gli aspetti pratici ed economici, è determinante al fine di evitare contenziosi tra i soggetti coinvolti.
Registrare un marchio: limiti ed esclusioni
Oltre al requisito della non mala fede. Non vi sono particolari esclusioni. Chiunque può presentare la domanda di registrazione di un marchio d’impresa. Tuttavia, onde evitare il respingimento della domanda, il marchio deve rispettare diversi requisiti: nuovo, distintivo, rappresentabile.
Sono escluse domande per registrazioni di marchi ingannevole o che violano il diritto d’autore o in generale contrari alla legge.
Amministrazioni, stato, regioni e registrazione del marchio
Infine, il più volte citato articolo 19 del CPI conferma che anche enti quali: comuni, provincie, regioni e lo Stato, possono presentare la domanda e ottenere la registrazione di uno o più marchi.
Questi enti possono anche registrare un marchio avente richiami al patrimonio storico, culturale o ambientale.
Tuttavia, quando si presenta tale scenario, gli eventuali ricavi commerciali dallo sfruttamento del marchio, devono essere riutilizzati per attività di tipo istituzionale.